Amministratore di condominio deve dimostrare l’aggiornamento?
Posted on : 08-02-2023 | By : admin | In : Attualità e Società, feed
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L’amministratore di condominio è tenuto a osservare l’obbligo di formazione annuale. Il condomino può ricorrere al giudice affinché gli imponga di esibire i certificati di frequenza.
Cosa succede se l’amministratore di condominio non segue i corsi di aggiornamento? Può essere revocato dall’incarico. La formazione professionale è infatti condizione per il valido esercizio del suo mandato, almeno quando la carica non è ricoperta da uno dei condomini. Ma come fanno l’assemblea o i singoli condomini a controllare l’adempimento di tale onere? L’amministratore di condominio deve dimostrare la frequenza dei corsi di aggiornamento esibendo, su richiesta degli interessati, gli attestati di presenza? E cosa si può fare se si rifiuta di fornire tale prova?
Di tanto si è occupata di recente la Corte di Appello di Napoli [1]. Vediamo cosa stabiliscono, in proposito, tanto la legge quanto la giurisprudenza.
Obbligo di aggiornamento professionale dell’amministratore
Per poter essere nominato o riconfermato, l’amministratore di condominio deve:
- aver frequentato un corso di formazione iniziale;
- svolgere attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.
I corsi di formazione iniziale devono svolgersi almeno su 72 ore di lezione, mentre quelli annuali di formazione periodica su 15 ore di lezione all’anno.
Tale obbligo è escluso solo quando l’amministratore è scelto tra i condomini dell’edificio amministrato.
Che succede se l’amministratore di condominio non segue i corsi di aggiornamento?
L’articolo 1129, comma 2, Codice civile prescrive che, all’atto della accettazione del mandato e ad ogni successiva riconferma, l’amministratore debba comunicare all’assemblea i propri dati professionali. L’omessa, incompleta o inesatta comunicazione di tali estremi costituisce una grave irregolarità sanzionata con la revoca del mandato [2].
L’omissione della comunicazione dei requisiti professionali è sufficiente (anche prescindendo dall’effettivo possesso) a comportare la revoca dell’amministratore per giusta causa: revoca che, se non disposta dall’assemblea, può essere richiesta al giudice da ciascun condomino anche singolarmente, presentando un ricorso in tribunale (per il tramite del proprio avvocato).
Tra i dati professionali che l’amministratore di condominio deve fornire rientra anche il conseguimento degli aggiornamenti annuali. Pertanto, come chiarito sempre dalla giurisprudenza [3], va revocato l’amministratore carente di tali requisiti professionali.
In altri termini, l’amministratore che non abbia seguito il corso iniziale o quelli periodici di formazione può essere mandato via senza alcun preavviso e senza dovergli perciò risarcire i danni.
L’amministratore deve mostrare gli attestati dei corsi di aggiornamento?
Una volta affermato l’obbligo dell’amministratore non solo di frequentare i corsi di aggiornamento, ma anche di comunicare tale circostanza al condominio, è conseguenza diretta il fatto che ogni condomino ha diritto, al fine di tutelarsi in sede giudiziaria per revocare il mandato all’amministratore o impugnare la delibera assembleare di nomina, ad essere informato sul corretto assolvimento all’obbligo formativo periodico. In altri termini tanto l’assemblea, quanto il singolo condomino possono chiedere all’amministratore di esibire gli attestati che dimostrino la partecipazione ai corsi di formazione. E se l’amministratore non lo fa, si può ricorrere al tribunale affinché gli ingiunga di farlo. A tal fine bisognerà depositare una copia della raccomandata a/r o della Pec con cui è stata inoltrata formalmente la richiesta. Ogni condomino è infatti legittimato a conoscere le adempienze formative del proprio amministratore.
È chiaro che, se anche dopo la pronuncia del giudice l’amministratore non dovesse ottemperare all’obbligo o dovesse risultare privo dei titoli, si potrà procedere alla revoca per giusta causa.
Come anticipato, il diritto di accertare, in ogni momento, il corretto adempimento degli obblighi di aggiornamento periodici gravanti sull’amministratore chiedendogli copia degli attestati rilasciati non fa capo solo ad ogni singolo condomino, ma anche all’assemblea di condominio.
L’assemblea può nominare un amministratore che non sia in regola con la formazione?
La giurisprudenza ritiene che, pur volendo, l’assemblea non può mai nominare un amministratore che non abbia adempiuto agli obblighi di formazione professionale. Se lo facesse, la delibera sarebbe nulla e quindi impugnabile in qualsiasi momento, anche a distanza di anni, senza che valga quindi il termine di 30 giorni previsto, in via generale, per contestare le decisioni dell’assemblea. E ciò perché l’articolo 71bis delle disposizioni di attuazione al codice civile, che appunto prescrive tale obbligo, è una norma imperativa.
La giurisprudenza ha chiarito che «la mancanza di frequentazione del corso rende illegittima la nomina dell’amministratore di condominio, nel senso che non potrà assumere incarichi per l’anno successivo e la sua nomina sarebbe nulla» [4].
Conclusioni
In estrema sintesi, è possibile la revoca per giusta causa dell’amministratore in due ipotesi:
- quando omette di aggiornarsi, perciò sia privo delle attestazioni formative e
- quando, sebbene si sia aggiornato, ometta di consegnare al condomino (o all’assemblea) le certificazioni formative richieste.